Alta Corte per la
Regione siciliana
14 giugno 1950 - 20
novembre 1950, n. 23
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 11 maggio 1950, concernente:
« Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. 18 gennaio
1948, n.3; del D. L. 20 febbraio 1948, n. 62 e delle leggi 21 dicembre 1958, n.
1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari in materia di diritti
erariali sui pubblici spettacoli
Presidente: SCAVONETTI;
Relatore: ORTONA; P. M.:
EULA Commissario Stato
(Avv. St. ARIAS) -
Regione Siciliana (Avv.ti E.
(omissis)
Con decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana in data 11 maggio 1950 si stabiliva: « Le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 3 e 20 febbraio 1948, n. 62 e nelle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440, con esclusione dellart. 4, e 29 dicembre 1949, n. 959, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza in data di entrata in vigore di ciascun provvedimento nella restante parte del territorio dello Stato.
Contro questo decreto legislativo ha proposto ricorso il Commissario
dello Stato per
a) Avendo le leggi dello Stato vigore in tutto il territorio della
Repubblica, compresa
b) illegittima deve dirsi in particolare la disposizione, con la quale
stata esclusa lapplicabilit nel territorio della Regione Siciliana dellart.
4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, sia perch la citata disposizione non
in realt che un mezzo per sfuggire alla esecutivit della legge nazionale,
non impugnata tempestivamente ai sensi dellart. 30 dello Statuto siciliano;
sia perch la disposizione medesima non pu avere effetto retroattivo, per di
pi in danno di un terzo, quale
Resiste a tale ricorso
Il Procuratore generale nelludienza del 12 giugno
Ci premesso, lAlta Corte osserva:
IN DIRITTO
In ordine al primo motivo del ricorso con il quale si deduce
lillegittimit costituzionale del decreto legislativo regionale per avere
stabilito lapplicabilit in Sicilia di leggi della Repubblica si ritiene di
dovere confermare quanto gi ritenuto nella decisione
13 agosto 1948, n. 6, in materia tributaria, come la presente: che le leggi
dello Stato, dopo la pubblicazione e la vacatio, hanno, per forza propria, vigore in tutto il
territorio dello Stato, compresa
In ordine al secondo motivo del ricorso con il quale si deduce
lillegittimit costituzionale del decreto legislativo 11 maggio 1950, per
essere stata esclusa, e con effetto retroattivo, lapplicabilit dellart. 4
della legge 21 dicembre 1948, n. 1440 si osserva anzitutto che lAlta Corte,
nella decisione
citata e in altre successive, ha gi ritenuto che
La legge dello Stato 21 dicembre 1948, allart. 4 stabilisce che «sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli, concesso a favore dellUnione nazionale incremento razze equine (U. N. I. R. E.) e per le finalit di cui alla legge 21 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40% dei diritti medesimi per gli anni 1949 e 1950 .
Non contestato che i cennati diritti erariali
siano di spettanza della Regione Siciliana, in forza dellart. 36 dello
Statuto. Ci posto, lescludere o meno un abbuono o un contributo, gravante su
tali diritti, rientra nella potest legislativa della Regione, tanto pi quando
si consideri che, come ha rilevato
N si pu opporre, come fa la difesa del Commissario dello Stato, che i diritti erariali siano passati alla Regione con lonere suddetto, sia perch lonere per gli anni 1949-50 (che quello oggetto della norma regionale di esclusione) stato imposto con legge dello Stato successiva allentrata in vigore dello Statuto, che devolveva alla Regione (art. 36), con le eccezioni ivi previste, i tributi erariali, sia perch, data la potest legislativa della Regione in materia, non si pu negare la facolt di ammettere o meno un abbuono o un contributo nei casi e con i limiti indicati nelle precedenti decisioni.
Deve, peraltro, dichiararsi illegittima la norma regionale, in quanto ha
escluso lapplicabilit dellart. 4 delle leggi statali con efficacia
retroattiva. Ammesso il principio che la
legge dello Stato era gi in vigore in tutto il territorio della Repubblica.
compresa
Poteva emanare una propria legge, anche modificativa di quella statale, con efficacia successiva, non mai annullando gli effetti gi prodotti dalla legge statale.
P.Q.M.
LAlta Corte accoglie parzialmente il ricorso del Commissario dello Stato e per questo effetto riconosciuta la legittimit costituzionale della legge regionale 11aggio 1950 che esclude lapplicabilit in Sicilia dello art. 4 del D. L. 21 dicembre 1948 dichiara la illegittimit costituzionale della disposizione che attribuisce efficacia retroattiva alla suddetta modificazione.